Regolamento Giro del Brenta

Art. 1
Alla randonnèe Circuito Giro del Brenta può partecipare qualsiasi ciclista purché in possesso di regolare tessera rilasciata da una ASD appartenente ad un Ente o Federazione e di una associazione di responsabilità civile tramite l’ASD per la quale è tesserato.

Art. 2
Sono ammessi tutti coloro che, nel giorno in cui si svolge l’evento,abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano superato il 70° anno d’età.

Art. 3
il ciclista ha l’obbligo, prima della partenza, di accettare senza riserve le regole contenute nel presente regolamento ed essere tesserato ad un ente della consulta o tessera giornaliera.

Art. 4
Sono ammessi tutti i tipi di bicicletta con trasmissione a catena purché siamo mossi dalla sola forza muscolare.

Art. 5
Ogni partecipante durante la randonnèe deve:
a) Considerarsi in escursione personale.
b) Attenersi e rispettare il codice della strada e tutta la segnaletica ufficiale stradale.
c) Obbligo di utilizzare piste ciclabili esistenti.
d) Indossare il casco protettivo rigido.
e) Le strade percorse od attraversate non saranno presidiate dall’organizzazione.
c) L’organizzazione non può in nessun caso essere ritenuta responsabile degli incidenti che potrebbero succedere nel corso della randonnèe.

Art. 6
Per la circolazione , o in casi in cui la visibilità non sia sufficiente e soddisfacente (condizioni atmosferiche, nebbia, pioggia, gallerie, ecc.) la bicicletta appartenente al ciclista deve essere fornita di sistema d’illuminazione anteriore e posteriore fissato solidamente ed in costante stato di funzionamento.Ogni ciclista è obbligato ad attivare il sistema d’illuminazione di notte o all’avvicinarsi del buio, come pure in ogni momento in cui la visibilità non sia soddisfacente ed a verificare la perfetta funzionalità del sistema d’illuminazione.
Al ciclista è fatto obbligo, inoltre, indossare indumenti accessori aventi poteri rifrangenti durante le ore notturne ed ogniqualvolta la visibilità non sia sufficiente. L’organizzazione vieta la partenza del ciclista il cui sistema d’illuminazione non sia in funzione e che l’equipaggiamento rifrangente non sia indossato e/o risponda ai requisiti richiesti.

Art. 7
Ogni infrazione commessa agli artt. 5 e 6 del presente regolamento comporta l’esclusione del ciclista dal brevetto randonnèe.

Art. 8
Ogni ciclista deve provvedere personalmente a tutto quanto è necessario per il completamento del brevetto randonnèe e può ricevere assistenza solo nei posti di controllo fissati dall’organizzazione e previsti nella carta di viaggio.

Art.9
Ogni ciclista riceve alla partenza una carta di viaggio con indicazione sull’itinerario e posti di controllo. Nei posti di controllo il ciclista dovrà obbligatoriamente far controllare detta carta per la regolare vidimazione. La mancanza di una vidimazione, lo smarrimento della carta, l’esibizione della carta non leggibile comporta l’esclusione dal brevetto. Il ciclista ha l’obbligo di custodire con la massima cura la carta di viaggio per agevolare la lettura della stessa.

Art.10
La vidimazione della carta di viaggio è effettuata al posto di controllo indicato nella stessa da personale dell’organizzazione o preposto a tale mansione.

Art. 11
Gli orari indicati sul la carta di viaggio e road book, indicano le ore di apertura e chiusura dei controlli che i ciclisti partecipanti devono assolutamente rispettare.

OBBLIGATORIO
Gli orari di accesso ai posti di controllo saranno previsti come segue:
PARTENZA e ARRIVO: Madonna di Campiglio
Per punti di controllo si vedano i road books in formato PDF.
L’apertura del controllo all’arrivo finale, sarà effettuato non prima delle ore 14:00.
Qualora il ciclista non riesca ad individuare il controllo potrà giustificare il passaggio nel luogo indicato allegando ed esibendo uno scontrino fiscale dove sia indicato il paese, il giorno l’orario di passaggio.

Art. 12
All’arrivo ogni ciclista dovrà esibire al personale dell’organizzazione la carta di viaggio completa di tutte le vidimazioni per essere omologata.

Art. 13
il brevetto randonnèe non è una competizione e non comporta nessuna stesura di classifiche e nessun riconoscimento di premi.

Art.14
L’organizzazione al termine del brevetto randonnèe compila l’elenco dei ciclisti omologati con il tempo impiegato e lo comunicherà all’ARI.

Art. 15
Eventuali reclami da parte del ciclista possono essere espressi solo in forma scritta entro 12 ore successive al termine del brevetto, indirizzandoli all’organizzazione, che l’esaminerà e trasmetterà parere alla ARI, prima di ogni decisione.

Art. 16
L’organizzazione Randonnée Giro del Brenta e l’ARI, regoleranno senza appello di alcuna sorta i casi sottoposti.

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